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STUDIO LEGALE MATRIMONIALE E CANONICO
AVV. ROSARIA CAPOZZI
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DISPENSA PONTIFICIA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Il diritto canonico  prevede due forme di scioglimento del matrimonio, quali eccezioni al principio di indissolubilità, la dispensa per il matrimoio rato e non consumato e lo scioglimento in favore della fede.
Secondo il can. 1141 del CIC "Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte".
Secondo il can. 1142 del CIC "Il Matromonio non consumato tra battezzati o fra una parte battezzata e una non battezzata può essere sciolto dal Romano Pontefice per giusta causa, su richiesta di entrambe le parti o di una sola, anche se l'altra sia contraria"
Per avere la dispensa per in consumazione necessitano due requisiti:
A) L'inconsumazione
(Can. 1061 - 1) i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atti per sè idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.
B) L'esistenza di una giusta causa

Lo scioglimento in favore della fede:
  • IL PRIVILEGIO PAOLINO
  • IL PRIVILEGIO PETRINO
IL PRIVILEGIO PAOLINO
Can. 1143 - 1.
Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purchè si separi la parte non battezzata.

Can. 1143 - 2.
Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.

Can. 1149 Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il dispositivo del can. 1141.

Can. 1148 - 1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenere una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.

IL PRIVILEGIO PETRINO
  • Uno dei due coniugi si converte alla fede cattolica
  • E' accertata l'impossibilità di ricostruire la comunione di vita coniugale
  • Sussiste giusta causa


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