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STUDIO LEGALE MATRIMONIALE E CANONICO |
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MOTIVI DI NULLITA' DEL MATRIMONIO CANONICO |
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- SIMULAZIONE TOTALE (can. 1055, 1) |
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- SIMULAZIONE PARZIALE (can. 1101) |
A Esclusione della indissolubilità |
B Esclusione della prole |
C Esclusione della fedeltà |
D Esclusione del bene dei coniugi (can. 1055) |
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- INCAPACITA' A CONTRARRE MATRIMONIO (can. 1095 n. 1-3) |
A Mancanza di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1) |
B Incapacità per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2) |
B1 Libertà interna (can. 1095 n. 2) |
B2 Immaturità psicoaffettiva (can. 1095 n. 2) |
C Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3) |
C1 Impotenza psicogena (can. 1095 n.3) |
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- ERRORE |
A Errore in persona (can. 1097, 1) |
B Errore sulla qualità della persona (can. 1097, 2) |
C Errore doloso |
D Errore di diritto (can. 1099) |
D1 Errore di dignità sacramentale |
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- CONDIZIONE (can. 1102) |
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- VIS ET METUS (can. 1103) |
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- IMPEDIMENTO DI IMPOTENZA COEUNDI (can. 1084) |
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- DIFETTO DI FORMA |
MOTIVI DI NULLITA' DEL MATRIMONIO CANONICO
Il concetto di matrimonio si trova in Gaudium et Spes n. 48 ("L'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore
e strutturata da leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso
Per sua indole naturale, l'istituto del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole
e in questo trovano il loro coronamento").
Prima del Concilio Vaticano II vi era una concezione contrattualistica del matrimonio,
dopo una visione personalistica del matrimonio. Nel CIC del 1917 oggetto del consenso era lo ius in corpus e dominava nel matrimonio
la ordinatio ad prolem. Nel CIC dell'83 oggetto formale del consenso matrimoniale è il foedus irrevocabile (alleanza)
del can. 1057 - 2, cioè è costituito dalla libera donazione e accettazione reciproca dell'uomo e della donna fatta in modo
irrevocabile; l'oggetto materiale del consenso è il consortium totius vitae del can. 1055 - 1, che include non solo l'aspetto
biologico-sessuale, ma soprattutto la relazione interpersonale coniugale che nasce dalla totale e mutua donazione e accettazione
delle persone contraenti e, quindi, l'insieme di tutto ciò che costituisce la vita coniugale nel suo complesso. Validità e nullità
del Matrimonio in foro interno ed esterno. Il can 1057 non offre un elenco di elementi specifici che compongono il consenso affinchè
esso sia valido ed efficace.
Tuttavia questi possono essere desunti positivamente al contrario dall'elencazione di quegli elementi
che lo rendono nullo. Così, se da un lato vi sono gli impedimenti dirimenti, che in quanto leggi inabilitanti, rendono la persona
inabile a contrarre matrimonio, allora per essere iure habiles ad esprimere il consenso, il contraente non deve rientrare in quelle
categorie previste ai canoni 1083-1094 e, anzi in certi casi deve avere le caratteristiche inverse, come ad es. età minima;
"potenza fisica"; stato libero da un precedente matrimonio; dall'ordine sacro o dal voto; precedente ricezione del battesimo;
assenza di rapimento o di reato di uxoricidio; assenza di parentela, anche legale, e di affinità, in certi gradi previsti, e
assenza di impedimento di pubblica onestà.
Dall'altro lato vi sono i vizi del consenso che esprimono al contrario quali
caratteristiche deve avere il consenso manifestato dalle parti. Una parte di questi vizi mette in evidenza le peculiarità
psicofisiche che il nubente deve avere quando emette il consenso. Leggendo positivamente il can 1095 si rilevano 3 caratteristiche
del contraente: deve avere un sufficiente uso di ragione, deve avere una minima discrezione di giudizio circa i diritti e doveri
matrimoniali da dare e accettare reciprocamente, deve essere psichicamente in grado di assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio. Questi 3 requisiti formano la c.d. capacità naturale del soggetto al matrimonio, grazie alla quale egli può compiere
una scelta che sia pienamente personale, e fa sì che il suo consenso sia libero e veramente umano. Generalmente tale capacità si
presume nei contraenti e pertanto non va provata prima della conclusione del matrimonio. Un'altra parte di vizi è connessa con le
facoltà che intervengono nell'atto consensuale, cioè l'intelletto e la volontà. Le caratteristiche dell'atto intellettivo alla base
del consenso matrimoniale, desunte positivamente dal codice, sono.
1) il contraente non deve ignorare che il matrimonio è la
comunità permanente tra l'uomo e la donna ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale
(can. 1096); tale conoscenza intellettuale si presume dopo la pubertà, cioè dopo i 12 e 14 anni rispettivamente per la donna e per
l'uomo;
2) per la natura di patto concreto tra un determinato uomo e una determinata donna, il coniuge scelto deve corrispondere
nel momento del consenso a quello che effettivamente e liberamente voluto e accettato (can. 1097 - 1);
3) qualora l'intelletto si sia
soffermato in maniera diretta e principale su una specifica qualità della parte con cui si contrae matrimonio, questa qualità non
deve essere stata erroneamente stata considerata erroneamente esistente, tanto per un errore del soggetto (1097 - 2), che per un
inganno perpetrato dall'altra parte (can.1098) per carpirne il consenso. Per quanto invece concerne la volontà e le sue
caratteristiche positive desumibili dal Codice circa il consenso matrimoniale, possiamo rilevare:
a) la manifestazione esterna
della volontà deve coincidere con la volontà interna, almeno per quanto attiene alle proprietà e agli elementi essenziali del
matrimonio (can. 1101);
b) la volontà coniugale deve essere attuale e non può subordinarsi ad eventi futuri ed estranei al
matrimonio (can. 1102);
c) la volontà deve essere libera, poichè ogni fedele ha il diritto di essere tenuto immune da qualsiasi
costrizione nella scelta dello stato di vita (can.1103).
Il matrimonio dipende dal consenso. Il Consenso matrimoniale, in quanto atto di volontà interno e personalissimo, nella sua
manifestazione può essere descritto, in senso giuridico, come l'incontro delle volontà concordi di un uomo e una donna in orine
alla costituzione dello stato di vita coniugale. Può anche essere definito come un atto della volontà con cui l'uomo e la donna
con patto irrevocabile danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Come atto di volontà, esso
costituisce l'attualizzazione espressiva di una facoltà dell'uomo che, dopo una sufficiente deliberazione, si decide liberamente
e spontaneamente a manifestare e a stabilire un impegno, essenzialmente reciproco, di una intima comunione di vita e di amore
esclusiva, orientata al bene comune interpersonale ed alla possibile procreazione ed educazione della prole. Tale atto,
transitorio nella sua manifestazione naturale e legittima, costituisce il c.d. matrimonio in fieri o actus quo; nel suo divenire,
invece, e nel suo concretizzarsi, persevera nel c.d. matrimonio in facto esse o realitas permanens che nasce dall'atto iniziale o
dal matrimonio in fieri.
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DISPENSA PONTIFICIA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO |
Il diritto canonico prevede due forme di scioglimento del matrimonio, quali eccezioni al principio di indissolubilità, la dispensa per il matrimoio rato e non consumato e lo scioglimento in favore della fede.
Secondo il can. 1141 del CIC "Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte".
Secondo il can. 1142 del CIC "Il Matromonio non consumato tra battezzati o fra una parte battezzata e una non battezzata può essere sciolto dal Romano Pontefice per giusta causa, su richiesta di entrambe le parti o di una sola, anche se l'altra sia contraria"
Per avere la dispensa per in consumazione necessitano due requisiti:
A) L'inconsumazione
(Can. 1061 - 1) i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atti per sè idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.
B) L'esistenza di una giusta causa
Lo scioglimento in favore della fede:
- IL PRIVILEGIO PAOLINO
- IL PRIVILEGIO PETRINO
IL PRIVILEGIO PAOLINO
Can. 1143 - 1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purchè si separi la parte non battezzata.
Can. 1143 - 2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
Can. 1149 Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il dispositivo del can. 1141.
Can. 1148 - 1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenere una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.
IL PRIVILEGIO PETRINO
- Uno dei due coniugi si converte alla fede cattolica
- E' accertata l'impossibilità di ricostruire la comunione di vita coniugale
- Sussiste giusta causa
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